Art. 6.
(Consiglio direttivo).

      1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico. Oltre al direttore, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo sei membri.
      2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore, sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca secondo i seguenti criteri:

          a) tre sono scelti dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca; due dei componenti di cui alla presente lettera devono essere di nazionalità estera;

          b) uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) uno è designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

          d) uno è designato dallo staff dei ricercatori dell'Istituto.

      3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.